Clausole e condizioni
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Condizioni generali di contratto Art.1 Definizione di pacchetto turistico Viatges Martí S.L. Calle Pompeu Fabra, 9 - 08240 Manresa CIF B-60131307. GC-498 -organizza viaggi, vacanze e viaggi turistici “tutto incluso” commercializzati direttamente o attraverso rivenditore. La nozione di pacchetto turistico è definita dall’art.2, comma 1, DLT 111/95 spagnolo, che dichiara: “I pacchetti turistici hanno come oggetto viaggi, vacanze, e i viaggi “tutto incluso”, risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi, venduti od offerti in vendita a prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno un pernottamento”. Art. 2 Note Legali La compravendita di un pacchetto turistico è disciplinata, in generale, dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio spedita al cliente e per quanto non applicabile, dalla normativa attuale non trasgredibile e in particolare dalla legge n°1084 del 27/12/1977 circa la ratifica ed attuazione della Convenzione Internazionale sui Contratti di Viaggio, sottoscritta a Bruxelles il 23 ottobre 1970, ed inoltre dal DLT 111/95, che dà seguito alla n° 90/314/CEE del Concilio del 13 giugno 1990, riguardante viaggi, vacanze e viaggi turistici “tutto incluso”, e che dichiara come segue, a difesa del cliente: * L’organizzatore ed il rivenditore del pacchetto turistico devono avere l’autorizzazione amministrativa per l’espletamento della loro attività. Art. 3 Informazione obbligatoria L’organizzatore pubblica, nel programma in catalogo o fuori catalogo, una relazione tecnica che conterrà i seguenti elementi: * estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore Art. 4 Prenotazioni Il contratto di vendita del pacchetto turistico è scritto in termini chiari e semplici. Il cliente riceve una copia del contratto, sottoscritto e timbrato dall’organizzatore o rivenditore. Qualsiasi informazione riguardante il pacchetto turistico non trovata nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero nei mezzi di comunicazione, sono fornite dall’organizzatore tempestivamente prima dell’inizio del viaggio. Art. 5 Pagamento All’atto della prenotazione del pacchetto turistico, deve essere pagato l’acconto della tariffa di prenotazione pari al 40% dell’intero importo del pacchetto turistico. L’acconto deve essere versato non oltre i 30 giorni precedenti la data di partenza desiderata. Art. 6 Clausola risolutiva espressa Il non rispetto dei termini e metodi di pagamento descritti nelle condizioni generali di contratto costituisce clausola risolutiva espressa che dà diritto a Viatges Martí S.L di annullare il contratto ed esigere un risarcimento per eventuali danni Art. 7 Variazione di prezzo Le tariffe di soggiorno e di viaggio sono determinate dal programma su catalogo e fuori catalogo, e possono essere aumentate fino al ventunesimo giorno precedente la partenza, solo come conseguenza di variazioni delle tariffe di trasporto, incluso il prezzo del carburante, tariffe doganali su determinati servizi, come tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, e tassi di cambio applicati al servizio “tutto incluso”. In caso di aumento di prezzo superiore al 10% del costo dell’intero viaggio, il cliente ha pieno diritto di accettare l’incremento di prezzo o di recedere dal contratto, mediante comunicazione a Viatges Martí S.L entro 8 giorni dalla comunicazione del nuovo prezzo. Il tal caso, il cliente può decidere di richiedere l’intero rimborso di quanto già pagato o di utilizzare un altro servizio di pari valore o di valore superiore che sia tra quelli offerti. Art. 8 Recesso del cliente a) Il cliente può annullare il contratto senza pagare penale: in caso di incremento di prezzo superiore al 10% dell’importo originale, in caso di variazione significativa apportata prima della data della partenza dall’organizzatore o rivenditore, non approvata dal cliente e che coinvolge uno o più elementi essenziali del contratto e perciò configurabili come fondamentali al fine di beneficiare del pacchetto turistico. Nelle opzioni descritte, il cliente ha anche il diritto di scegliere tra: un altro pacchetto turistico di valore uguale o superiore senza oneri aggiuntivi, o, altrimenti, un pacchetto turistico di minor valore ma con il rimborso della differenza di prezzo, o anche pretendere, entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione, il rimborso del denaro già pagato. La scelta dovrà essere comunicata dal cliente entro la scadenza non variabile di due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione riguardante il cambio di prezzo, in mancanza di risposta il cambio sarà considerato come accettato; b)Escludendo il caso di cancellazione normato dal DLT 111/95 spagnolo, al quale ci riferiamo, in altre circostanze di recesso dal pacchetto di viaggio, il cliente è comunque obbligato a pagare la tassa di registrazione e l’importo per l’annullamento quantificato come segue: o 40% fino a trenta giorni lavorativi precedenti la data di partenza stabilita. Oltre tali termini, nessun rimborso è dovuto al cliente, anche se la mancata partenza è imputabile alla mancanza o imprecisione dei necessari documenti personali o in caso di cancellazione durante il programma di soggiorno. Art. 9 Variazioni dei termini contrattuali Nel caso in cui, prima della partenza, il pacchetto turistico venga cancellato per qualsiasi ragione, escludendo la responsabilità del cliente, ovvero nel caso in cui l’organizzatore o il rivenditore comunichi al cliente la variazione significativa di uno o più elementi essenziali del contratto, il cliente può, rifiutando la nuova proposta, annullare il contratto senza pagare alcuna penale, avvalendosi delle alternative previste dall’art. 8, lettera a) dei termini del presente contratto. L’organizzatore potrà, in caso di ragionevoli motivazioni, apportare variazioni al programma a patto che i servizi offerti non siano oggettivamente inferiori a quelli originali (per esempio sistemazione in differente hotel ma non di qualità inferiore a quello indicato nel programma). Nel caso in cui, dopo la partenza, l’organizzatore non sia in grado di fornire una parte essenziale dei servizi concordati, a meno di impossibilità derivanti da una causa imputabile al cliente, a terze parti, caso accidentale, eventi imprevisti, l’organizzatore, quando possibile, propone soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato senza costi ulteriori a carico del cliente, oppure rimborsa il cliente della differenza fra il servizio originariamente programmato e quello fornito, escludendo il rimborso di eventuali danni. Quando non siano possibili soluzioni alternative, e il cliente non è d’accordo con la soluzione alternativa proposta, giustificando la sua decisione con ragioni obbiettive e serie, l’organizzatore fornisce mezzi di trasporto di eguale valore per il rientro al luogo di partenza o altra locazione eventualmente pianificata, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente e rimborsando la differenza tra i servizi pianificati e quelli forniti. Se l’organizzatore o il rivenditore cancella il pacchetto a causa del non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, previsto dal contratto, e lo comunica 20 giorni prima della partenza, il cliente ha il diritto di beneficiare delle alternative descritte nell’art. 8, lettera a) dei termini generali del presente contratto. Art. 10 Sostituzione Il cliente può, prima della partenza, farsi sostituire, dando il contratto di viaggio a chiunque soddisfi tutte le condizioni per la fruizione dei termini specifici e generali e sempre che ne dia comunicazione scritta all’organizzatore o il rivenditore entro quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, contestualmente alla comunicazione circa le motivazioni dell’impossibilità di partecipare al viaggio e delle generalità della persona che lo sostituirà (con l’esclusione dei biglietti aerei, dove il nome del viaggiatore non può essere cambiato dopo l’emissione del biglietto). Il cliente che rinuncia al viaggio dovrà, in ogni caso, pagare la tassa di registrazione, se previsto. La persona che rinuncia ed il cessionario sono solidamente responsabili nei confronti dell’organizzatore o del rivenditore per il pagamento del saldo e delle spese sostenute per procedere alla sostituzione. Art. 11 Responsabilità dell’organizzatore a) Il danno alla persona derivante dall’inadempimento o da un’errata erogazione della prestazione turistica è rimborsabile entro i limiti e norme contenute nella convenzione internazionale che regola questa materia e alla quale l’Italia e la Comunità Europea fanno riferimento. Il diritto al rimborso è previsto entro i tre anni successivi alla data di rientro del viaggiatore, fatta eccezione per il termine di diciotto o dodici mesi per l’inadempimento dei servizi di trasporto inclusi nel pacchetto, per il quale si fa riferimento all’art. 2951 c.c., che regola l’ordinanza in materia di trasporto e spedizione. b) Le parti contrattuali possono accordarsi in maniera scritta, sui limiti del rimborso del danno, differente da quello alla persona, derivante dal non adempimento o dall’errata esecuzione dei servizi oggetto del pacchetto turistico, entro i limiti dell’art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 13 aprile 1970 (CCV), che è diventata esecutiva con la Legge del 29 dicembre 1977, n° 1084 e modificazioni successive, escluso quanto previsto nell’art. 1341, comma 2, c.c. Il diritto al rimborso per danno è valido entro un anno dal ritorno del viaggiatore al luogo di partenza. Art. 12 Esonero di responsabilità L’organizzatore o il rivenditore non sono considerati responsabili per la non esecuzione del contratto a causa del cliente, di terze parti, caso fortuito o evento imprevisto. L’organizzatore o il rivenditore, che abbiano rimborsato il cliente, ne prendono il posto per quanto riguarda i diritti e le azioni verso responsabilità di terze parti. Il cliente ha il dovere di fornire all’organizzatore o rivenditore tutta la documentazione, le informazioni ed elementi al fine di facilitare il diritto alla sostituzione. Art. 13 Obbligo di assistenza L’organizzatore ha il dovere di fornire assistenza al viaggiatore in accordo agli standard di diligenza professionale e in rispetto degli obblighi a proprio carico e del contratto Art. 14 Reclami Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal cliente senza ritardo, in maniera che l’organizzatore possa porre rimedio al problema. Le possibili lamentele potranno essere documentate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro. Qualora i reclami siano contestati nel luogo della fruizione dei servizi turistici, l’organizzatore è obbligato a fornire al cliente l’assistenza richiesta, entro i limiti del sopracitato art. 13 delle presenti condizioni generali, al fine di trovare una pronta e adeguata soluzione. Il viaggiatore non ha diritto a chiedere alcun rimborso per la perdita di denaro, oggetti di elevato valore economico ed altri beni a meno che ne abbia segnalata la presenza assicurandoli con l’organizzatore. Art. 15 Assicurazione opzionale Se non espressamente incluse nel prezzo, durante la prenotazione è possibile stipulare speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dalla cancellazione del viaggio, infortunio e/o perdita del bagaglio. È inoltre possibile stipulare polizze assicurative e contratti in caso di incidenti e malattie, che coprono le spese di rimpatrio. Art. 16 Classificazione degli Hotel Sia gli Hotel che le residenze turistiche vengono classificati in accordo agli standard stabiliti dal paese ove il servizio è erogato e basati sulle classificazioni ufficiali del Governo previste dalla legge L. 30.05.1995 n° 203. In assenza di una classificazione ufficiale riconosciuta dalle autorità pubbliche competenti, essa è stabilita dall’organizzatore e basata sui suoi criteri di valutazione e gli standard qualitativi. Art. 17 Fondo di garanzia Per consentire la riscossione di un rimborso, in caso di insolvenza o di fallimento dell’organizzatore o del rivenditore, del prezzo pagato e del rimpatrio del cliente in caso di viaggi all’estero, e anche per fornire una disponibilità economica immediata in caso di rientro forzato del cliente da paesi extracomunitari in caso di emergenze, dovute o meno all’organizzatore, è istituito il Fondo Nazionale di Garanzia con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 17 Foro competente Per ogni eventuale controversia inerente i rapporti regolati dal presente contratto, il tribunale di Manresa (Barcellona) è l’unico foro competente. |







